Art. 3.
(Termini e modalità per l'esercizio del diritto).

      1. I soggetti beneficiari possono esercitare il diritto di cui all'articolo 2 entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante la presentazione di una domanda in carta semplice al Ministero della difesa, corredata da:

          a) idonea documentazione dalla quale risultino il nominativo della vittima, la data, il luogo e una sintesi delle modalità della strage nonché il reparto militare responsabile delle stragi di cui all'articolo 1;

          b) lo stato di famiglia della vittima delle stragi;

          c) la certificazione dell'identità del richiedente.

      2. Presso il Ministero della difesa è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della difesa, un'apposita Commissione composta da:

          a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede, e da due rappresentanti del Ministero della difesa;

          b) due rappresentanti designati dalle associazioni dei familiari delle vittime delle stragi di cui all'articolo 1.

      3. La Commissione di cui al comma 2 esamina la conformità della documentazione prodotta dai richiedenti ai requisiti previsti dalla presente legge e delibera in via definitiva il pagamento immediato

 

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delle somme spettanti ai singoli beneficiari.
      4. Contro il giudizio negativo della Commissione espresso ai sensi del comma 3, il richiedente può fare ricorso al tribunale amministrativo regionale territorialmente competente.